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DECRETO-LEGGE 30 agosto 1968, n. 918

Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 1968, n. 1089 (in G.U. 28/10/1968, n.276).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-8-1968 al: 15-12-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvidenze per il potenziamento dell'economia nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro e, ad interim, per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con i Ministri per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1


Lo stanziamento previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, e aumentato di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1983.
Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno esserlo negli esercizi successivi.