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LEGGE 29 luglio 1968, n. 858

Disposizioni integrative in materia di provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  16-8-1968 al: 16-2-1970
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per il completamento degli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previsti dai decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12, 15 febbraio 1968, n. 45 e 27 febbraio 1968, n. 79, convertiti, con modificazioni, nelle leggi 18 marzo 1968, numeri 182, 240 e 241, è stanziata nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario 1968 la somma di lire 19.000 milioni.
Con la somma di cui al precedente comma si provvede altresì alle ulteriori spese per la demolizione degli edifici sinistrati e lo sgombero delle macerie, anche se tali lavori si rendono necessari per la ricostruzione in sito dei fabbricati, nonché alle spese per le espropriazioni occorrenti alla sistemazione di baraccamenti, effettuata o da effettuare, e per l'esecuzione delle relative opere ed impianti di interesse comune e dei servizi urbani e sociali complementari ai baraccamenti stessi.