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LEGGE 28 marzo 1968, n. 415

Modificazioni al regime fiscale degli alcoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2001)
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Testo in vigore dal:  3-5-1968 al: 2-8-1984
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il diritto erariale speciale per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico che siano sottoposti a norma delle vigenti disposizioni a denaturazione con denaturante generale dello Stato o con denaturanti speciali riconosciuti idonei dall'amministrazione finanziaria, è stabilito in lire 2.000 per ettanidro.