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LEGGE 28 marzo 1968, n. 382

Norme per agevolare il finanziamento degli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
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Testo in vigore dal:  28-4-1968 al: 5-5-1998
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464 e dall'articolo 11 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è sostituito dal seguente:
"I mutui contratti e le obbligazioni emesse da consorzi o da società per azioni a prevalente capitale pubblico, concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, nonché da enti locali o da consorzi di enti locali per la costruzione di raccordi con la rete autostradale, sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi fino all'intero importo dell'investimento complessivo per la realizzazione delle opere risultante dal piano finanziario di cui al precedente articolo 2, dedotto il contributo statale".