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LEGGE 20 marzo 1968, n. 369

Nuova decorrenza per l'applicazione delle norme contenute nell'articolo 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, e loro estensione ad altre forme di pensione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  27-4-1968 al: 19-6-1975
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La decorrenza del termine di cui al primo comma dell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, è differita al 1 aprile 1968.
A decorrere dalla stessa data, le disposizioni contenute nel predetto articolo 22 sono estese ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché dei fondi sostitutivi od integrativi dell'assicurazione medesima gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT MORO - BOSCO - COLOMBO - SPAGNOLLI

Visto, il Guardasigilli: REALE