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LEGGE 1 marzo 1968, n. 173

Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  6-4-1968 al: 20-8-1971
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Denominazione, natura e durata


È costituito l'Ente autonomo del porto di Savona, in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte istituito con decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1697.
L'Ente autonomo è persona giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile.
Esso ha sede legale e amministrativa in Savona.
La sua durata è fissata in anni trenta dalla data di entrata in
vigore della presente legge.