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LEGGE 5 febbraio 1968, n. 64

Variazione alla scala graduale dei canoni delle rivendite di generi di monopolio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-3-1968 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1959, n. 936 e col decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1962, n. 572, è sostituito dal seguente:
"Le rivendite ordinarie e speciali sono tenute al pagamento di un canone annuo all'amministrazione quando nell'esercizio precedente il reddito abbia superato le lire 500.000. Oltre tale somma il canone è dovuto nella seguente misura:
sulla parte di reddito:
da lire 500.001 a lire 1.000.000 il 15 per cento;
da lire 1.000.001 a lire 2.000.000 il 19 per cento;
da lire 2.000.001 a lire 3.000.000 il 22 per cento;
oltre lire 3.000.000 il 24 per cento.
Il canone minimo è stabilito in lire 1.000 annue.
Le rivendite ordinarie e speciali tenute al pagamento del canone debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo".