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LEGGE 14 novembre 1967, n. 1095

Riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/1986)
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Testo in vigore dal:  16-12-1967 al: 6-9-1977
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'orario giornaliero delle rivendite ordinarie è determinato al capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, sentito il parere dell'autorità comunale e della categoria.
Tali rivendite debbono rimanere aperte, di regola, nei giorni feriali. Nei giorni festivi sono stabiliti turni di apertura obbligatoria delle rivendite per sopperire alle esigenze di pubblico interesse, senza pregiudizio degli obblighi imposti agli esercenti di concedere al personale dipendente il riposo settimanale previsto dalle norme in vigore.