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LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1967, n. 2

Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale.

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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  10-12-1967

Art. 7


Sono abrogati la disposizione transitoria settima, ultimo comma della Costituzione, l'articolo 3, primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; gli articoli 3, 4, 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; gli articoli 3, primo e secondo comma, e 6, quarto comma della legge 11 marzo 1953, n. 87.
È altresì abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1967

SARAGAT

MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE