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DECRETO-LEGGE 21 novembre 1967, n. 1051

Norme per l'erogazione della integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967-68.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 gennaio 1968, n. 10 (in G.U. 20/01/1968, n.16).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 22-11-1967
al: 21-12-2008
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  38,  42, 43, 189, 191 del trattato istitutivo
della Comunita' economica europea;
  Visto  il  regolamento della Comunita' economica europea 136/66 del
22  settembre  1966,  relativo  all'attuazione  di una organizzazione
comune dei mercati nel settore dei grassi;
  Visto  l'art. 10 dell'anzidetto regolamento comunitario che prevede
per  l'olio  di  oliva una integrazione del prezzo al produttore pari
alla  differenza tra il prezzo indicativo alla produzione e il prezzo
indicativo di mercato;
  Visto  il  regolamento  della Comunita' economica europea n. 754/67
del  26  ottobre  1967  relativo all'integrazione per l'olio di oliva
della campagna 1967-68;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 15 ottobre
1966,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale numero 266 del 25 ottobre
1966,  col  quale  sono  affidati  alla  Azienda  di  Stato  per  gli
interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) ai sensi dell'art. 3 della
legge  13  maggio  1966,  n. 303, i compiti di intervento nel mercato
derivanti  dall'entrata  in vigore del citato regolamento comunitario
del 22 settembre 1966, n. 136/66;
  Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale viene istituita
l'Azienda   di   Stato   per  gli  interventi  nel  mercato  agricolo
(A.I.M.A.);
  Visto  il  decreto-legge  9  novembre 1966, n. 912, convertito, con
modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di emanare norme
intese  a  dare  attuazione  ai cennati regolamenti comunitari numeri
136/66 e 754/67;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'agricoltura  e le foreste di
concerto  con  i  Ministri  per gli affari esteri, per la grazia e la
giustizia,  per  il  bilancio  e  la programmazione economica, per le
finanze, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato
e per il commercio con l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'Azienda   di  Stato  per  gli  interventi  nel  mercato  agricolo
(A.I.M.A.)  oltre  ai  compiti  di intervento per l'attuazione di una
organizzazione  comune  di  mercato  nel  settore  dei grassi ad essa
affidati con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  266  del 25 ottobre 1966,
provvede,  per  conto  dello  Stato,  secondo  le  norme del presente
decreto, a corrispondere per l'olio di oliva, prodotto nella campagna
1967-68,   una  integrazione  pari  alla  differenza  fra  il  prezzo
indicativo  alla  produzione  ed  il  prezzo  indicativo  di  mercato
stabiliti dalla Comunita' economica europea.