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DECRETO-LEGGE 21 novembre 1967, n. 1051

Norme per l'erogazione della integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967-68.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 gennaio 1968, n. 10 (in G.U. 20/01/1968, n.16).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-11-1967 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 38, 42, 43, 189, 191 del trattato istitutivo della Comunità economica europea;
Visto il regolamento della Comunità economica europea 136/66 del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;
Visto l'art. 10 dell'anzidetto regolamento comunitario che prevede per l'olio di oliva una integrazione del prezzo al produttore pari alla differenza tra il prezzo indicativo alla produzione e il prezzo indicativo di mercato;
Visto il regolamento della Comunità economica europea n. 754/67 del 26 ottobre 1967 relativo all'integrazione per l'olio di oliva della campagna 1967-68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 ottobre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 266 del 25 ottobre 1966, col quale sono affidati alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) ai sensi dell'art. 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, i compiti di intervento nel mercato derivanti dall'entrata in vigore del citato regolamento comunitario del 22 settembre 1966, n. 136/66;
Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale viene istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);
Visto il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme intese a dare attuazione ai cennati regolamenti comunitari numeri 136/66 e 754/67;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e la giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) oltre ai compiti di intervento per l'attuazione di una organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi ad essa affidati con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 25 ottobre 1966, provvede, per conto dello Stato, secondo le norme del presente decreto, a corrispondere per l'olio di oliva, prodotto nella campagna 1967-68, una integrazione pari alla differenza fra il prezzo indicativo alla produzione ed il prezzo indicativo di mercato stabiliti dalla Comunità economica europea.