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LEGGE 17 ottobre 1967, n. 977

Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/2016)
Testo in vigore dal:  21-11-1967 al: 22-10-1999
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, alle dipendenze di datori di lavoro, è disciplinato dalle norme della presente legge.
Per "fanciulli" si intendono i minori che non hanno compiuto i 15 anni.
Per "adolescenti" si intendono i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti.