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LEGGE 14 agosto 1967, n. 800

Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
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vigente al 01/12/2024
Testo in vigore dal:  1-10-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Presupposti e finalità della legge


Lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale.
Per la tutela e lo sviluppo di tali attività lo Stato interviene con idonee provvidenze.