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LEGGE 9 agosto 1967, n. 771

Ulteriore proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  21-9-1967 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il termine fissato dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, è prorogato al 31 dicembre 1970.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 9 agosto 1967

SARAGAT MORO - MANCINI - COLOMBO - TAVIANI - PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE