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LEGGE 27 luglio 1967, n. 631

Istituzione delle indennità di imbarco e di navigazione per il personale della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 8-8-1967
al: 20-11-1987
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
              (Indennita' di imbarco e di navigazione)

  Al  personale  indicato  nella  tabella di equipaggio o d'armamento
delle unita' del Naviglio della Guardia di finanza adibite ai servizi
di  crociera o di navigazione costiera, lacuale, lagunare o portuale,
spettano   le   seguenti  indennita'  giornaliere  di  imbarco  e  di
navigazione:

                               TABELLA

      ---->     Parte di provvedimento in formato grafico    <----