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LEGGE 13 luglio 1967, n. 583

Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo Speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/1981)
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Testo in vigore dal:  13-8-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Maggiorazione delle pensioni dirette)


Le pensioni dirette dovute dal Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, in corso di godimento alla data del 1 gennaio 1965, sono maggiorate, a decorrere dalla stessa data, delle misure percentuali appresso indicate:
60 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza anteriore al 10 gennaio 1948;
55 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1948 ed il 31 dicembre 1949;
50 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1950 ed il 31 dicembre 1952;
40 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 10 gennaio 1953 ed il 31 dicembre 1954;
35 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1955 ed il 31 dicembre 1956;
30 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1957;
24 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1958;
18 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1959;
15 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1960;
10 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1961;
5 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1962;
2 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1963.