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LEGGE 24 maggio 1967, n. 396

Ordinamento della professione di biologo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2018)
Testo in vigore dal:  1-7-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Titolo professionale


Il titolo di biologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione.