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LEGGE 24 maggio 1967, n. 396

Ordinamento della professione di biologo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2018)
Testo in vigore dal: 1-7-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

                        Titolo professionale

  Il  titolo  di  biologo spetta a coloro che, in possesso del titolo
accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio
della  professione  di  biologo,  abbiano  conseguito  l'abilitazione
all'esercizio di tale professione.