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LEGGE 28 aprile 1967, n. 264

Modificazione dell'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato.

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Testo in vigore dal: 31-5-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo  19  della  legge  15  febbraio  1958,  n.  46, e' cosi'
modificato:
  "La  norma  di cui al secondo comma dell'articolo 11, relativamente
alla  eta'  massima del pensionato, alla durata del matrimonio e alla
differenza  di  eta'  fra i coniugi, non si applica ai matrimoni gia'
contratti prima della pubblicazione della presente legge".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 aprile 1967

                               SARAGAT

                                                       MORO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE