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LEGGE 11 aprile 1967, n. 233

Estensione dell'indennità di marcia al personale della marina con destinazione a terra e degli assegni vitto a talune mense della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  17-5-1967 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'indennità giornaliera di marcia prevista dal regolamento per le indennità eventuali dell'Esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni, è estesa, nella misura vigente nel tempo per il personale di detta forza armata, al personale e ai reparti seguenti della Marina militare che svolgono servizi a terra:
a) militari di qualsiasi grado che si recano fuori dell'ordinaria residenza per prendere parte ad esercitazioni collettive;
b) reparti che si trasferiscono da una ad altra residenza per ragioni di servizio collettivo o di carattere prettamente militare;
c) drappelli impiegati nella sistemazione dei campi di tiro, quando obbligati a pernottare fuori della sede;
d) reparti in viaggio collettivo che debbono pernottare fuori della sede.