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LEGGE 1 dicembre 1966, n. 1086

Riapertura del termine indicato nell'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione di norme delegate intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio in itinere.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  5-1-1967 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine previsto dall'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione delle norme aventi forza di legge relative alla disciplina dell'istituto dello infortunio in itinere, già prorogato con la legge 11 marzo 1965, n. 158, è fissato al 30 giugno 1967, fermi restando i criteri e le modalità di emanazione previsti dallo stesso articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 dicembre 1966

SARAGAT MORO - Bosco - COLOMBO - PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE