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LEGGE 31 ottobre 1966, n. 940

Modificazioni alla imposta erariale sul consumo della energia elettrica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  30-11-1966 al: 29-8-1968
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, è sostituito dal seguente:
"Lire 5 per ogni chilowattora di energia elettrica impiegata, sotto l'osservanza delle norme regolamentari:
in applicazioni elettriche, diverse dalla illuminazione, nei negozi ed esercizi pubblici, nelle abitazioni e nei locali comunque abitati, anche se non produce lavoro esterno (forza motrice) compresa l'energia elettrica impiegata per il funzionamento degli apparecchi radioriceventi, televisivi e dei frigoriferi.
Lire 0,50, per ogni chilowattora di energia elettrica impiegata, sotto l'osservanza delle norme regolamentari:
a) negli apparecchi elettromedicali, negli apparecchi di riproduzione di disegni e cliches;
b) per l'illuminazione dei palcoscenici nelle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere e nelle riprese, sviluppo e riproduzione di films cinematografici nelle apposite industrie;
c) nell'arco voltaico, o con altri sistemi, per la proiezione dei films nelle sale cinematografiche;
d) per il riscaldamento dei locali di opifici industriali quando il riscaldamento stesso non interessi il processo produttivo;
e) per l'alimentazione delle lampade elettriche inserite per il controllo dei circuiti elettrici od installate nell'interno di macchine, di apparecchi, in forni od in camere di essiccazione o di riscaldamento non interessante procedimenti di fabbricazione industriale ovvero in celle per allevamenti artificiali, purché dette lampade siano applicate in modo da impedire la illuminazione degli ambienti dove sono installate le suindicate apparecchiature;
f) per l'alimentazione delle lampade a raggi ultravioletti usate a scopo di sterilizzazione;
g) per le riprese televisive".