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LEGGE 31 ottobre 1966, n. 935

Modificazioni all'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-11-1966 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È abrogato il divieto di imporre nomi stranieri ai bambini aventi la cittadinanza italiana, previsto dall'articolo 72, comma primo, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.