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DECRETO-LEGGE 9 novembre 1966, n. 914

Provvidenze In favore delle popolazioni del Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1141 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  9-11-1966 al: 23-11-1966
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e per il tesoro; Decreta:

Art. 1



Nei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 che saranno indicati con decreti del Capo dello Stato, da emanare su proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato, è sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che sono scaduti o che scadono nei Comuni anzidetti durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 3.
È parimenti sospeso il termine della scadenza (lei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, pagabili da debitori domiciliati o residenti nei Comuni anzidetti, nonché il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici siti nei Comuni medesimi e dei contributi consorziali, che sono scaduti o che scadono durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 3.