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LEGGE 22 luglio 1966, n. 613

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1998)
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vigente al 10/09/2024
Testo in vigore dal: 27-8-1966
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'assicurazione  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti  e'  estesa  agli  esercenti  piccole  imprese commerciali
iscritti   negli   elenchi  degli  aventi  diritto  all'assicurazione
obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960,
n.  1397,  agli  ausiliari  del  commercio  ed  agli altri lavoratori
autonomi  iscritti  nei  predetti  elenchi, nonche' ai loro familiari
coadiutori, indicati nell'articolo seguente.
  L'obbligo  di  iscrizione  all'assicurazione  sussiste anche se gli
interessati   abbiano  esercitato  il  diritto  di  opzione  previsto
dall'articolo  8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28
febbraio 1961, n. 184.
  Per  quanto  non  diversamente  disposto  dagli  articoli seguenti,
l'assicurazione  di  cui  alla presente legge e' regolata dalle norme
del  regio  decreto-legge  4  ottobre  1935,  n.  1827,  e successive
modificazioni ed integrazioni.