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LEGGE 25 luglio 1966, n. 586

Proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri e per modificare e coordinare le norme vigenti in materia consolare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  14-8-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine previsto dagli articoli 1 e 6 della legge 13 luglio 1965, n. 891, con la quale il Governo della Repubblica è stato delegato ad emanare norme aventi valore di legge per disciplinare l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri ed a modificare e coordinare in un unico testo le norme vigenti in materia consolare di cui al regio decreto 28 gennaio 1866, numero 2804 e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogato di sei mesi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1966

SARAGAT MORO - FANFANI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE