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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1965, n. 1656

Norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2007)
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Testo in vigore dal:  4-3-1966 al: 3-5-1977
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva della Comunità economica europea n. 64/220 pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunità economica europea n. 56 del 4 aprile 1964;
Vista la direttiva della Comunità economica europea n. 64/221 pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunità economica europea n. 56 del 4 aprile 1964;
Visto l'art. 5 della direttiva della Comunità economica europea n. 64/224 pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunità economica europea n. 56 del 4 aprile 1964;
Vista la direttiva della Comunità economica europea n. 64/240 pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunità economica europea n. 62 del 17 aprile 1964;
Sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della legge 13 luglio 1965, n. 871;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità; Decreta:

Art. 1


Hanno diritto al soggiorno permanente sul territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea già stabiliti o che desiderano stabilirsi sul medesimo per esercitarvi un'attività non subordinata, allorché le restrizioni relative a questa sono state soppresse negli Stati membri della Comunità economica europea in applicazione delle disposizioni del Trattato istitutivo di tale Comunità.
Analogo diritto, quale che sia la loro cittadinanza, è riconosciuto:
a) al coniuge od ai figli di età inferiore agli anni ventuno dei cittadini di cui al precedente comma;
b) agli ascendenti e discendenti dei cittadini suddetti e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico.
Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno i cittadini di cui sopra, possono essere invitati ad esibire il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della Repubblica, nonché a provare che sono stabiliti o desiderano stabilirsi su questo ultimo per esercitarvi una delle attività non subordinate di cui al primo comma.
In ogni caso, i cittadini di cui sopra, entro tre giorni dal loro ingresso in Italia, sono tenuti a segnalare la loro presenza sul territorio nazionale all'autorità di pubblica sicurezza del luogo dove si trovano, la quale, accertata l'identità del dichiarante, gli rilascia ricevuta conforme all'accluso modello (allegato A).