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LEGGE 22 gennaio 1966, n. 1

Modificazioni alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  9-2-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalità e nei termini previsti dal titolo II della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, con l'iscrizione di coloro che hanno compiuto o compiano il 21° anno di età, rispettivamente, dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui.
all'articolo 3 della legge citata.
Le variazioni apportate alle liste elettorali hanno effetto, rispettivamente, il 1 gennaio ed il 1 luglio di ogni anno.