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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. 1479

Riordinamento delle carriere e revisione degli organici degli Impiegati civili del Ministero della difesa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  30-1-1966 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 dicembre 1962, n. 1862, recante delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa;
Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 1058, concernente rinnovo della delega predetta e delega per il riordinamento delle carriere e delle categorie e per la revisione degli organici del personale civile;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 6 della predetta legge 12 dicembre 1962, numero 1862;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


I ruoli organici del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 giugno 1959, n. 352, sono sostituiti da quelli risultanti dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 annesse al presente decreto.
È istituito il ruolo organico della carriera direttiva amministrativa degli esperti in organizzazione e metodi, di cui alla tabella n. 5 annessa al presente decreto.
Il personale della carriera direttiva amministrativa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica presta servizio presso l'Amministrazione centrale e, se di qualifica non superiore ad ispettore generale, può prestare servizio presso i seguenti enti periferici: Comandi militari territoriali di Regione, Comando generale dell'Arma dei carabinieri, Comandi di Dipartimento militare marittimo, Comandi militari marittimi autonomi, Arsenali marittimi, Comandi di Regione aerea, Direzioni territoriali dell'Aeronautica ed altri enti eventualmente designati dal Ministro con proprio decreto.
Sono abrogati l'art. 6 del regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2222, l'art. 3 del regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1301, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1938, n. 2234, e l'art. 3 del regio decreto 20 novembre 1939, n. 1851, per quanto concerne la surrogazione nel ruolo organico degli impiegati della carriera direttiva amministrativa dell'Esercito destinati alle funzioni di ispettore centrale di zona. È abrogato, altresì, l'art. 1 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1748, per quanto concerne la surrogazione nel ruolo organico degli impiegati della carriera direttiva amministrativa dell'Aeronautica destinati alle ispezioni sul funzionamento dei servizi contabili amministrativi.
La nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva amministrativa degli esperti in organizzazione e metodi, di cui alla tabella n. 5 annessa al presente decreto, si consegue in base al risultato di apposito corso di specializzazione della durata di almeno sei mesi. Al corso sono ammessi a partecipare i consiglieri della carriera direttiva amministrativa di cui alle tabelle numero 2, 3, 4 e 63 in possesso dell'anzianità prescritta per l'ammissione agli esami di merito distinto a direttore di sezione, nonché, indipendentemente dal possesso del titolo di studio, gli ufficiali in servizio permanente effettivo che abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente. Le nomine alla predetta qualifica iniziale sono conferite, nell'ordine della graduatoria dell'esame finale, nei limiti dei posti stabiliti dal Ministro per la difesa all'inizio del corso. Il corso non può essere ripetuto.
Nella prima applicazione del presente decreto possono essere trasferiti nel ruolo della carriera direttiva amministrativa degli esperti in organizzazione e metodi, nei limiti dei posti disponibili, gli ufficiali in servizio permanente effettivo e gli impiegati della carriera direttiva amministrativa di cui alle citate tabelle numero 2, 3 e 4 in servizio da almeno tre anni negli uffici organizzazione e metodi del Ministero della difesa alla data di entrata in vigore del presente decreto o che abbiano prestato servizio nel passato presso i predetti uffici per un periodo di almeno cinque anni. Il trasferimento ha luogo a domanda, da presentare entro 30 giorni da tale data, nella qualifica corrispondente al grado o alla qualifica posseduti all'atto del trasferimento stesso; a questi fini i gradi di tenente colonnello, colonnello e generale di brigata, e gradi militari corrispondenti, sono equiparati, rispettivamente, alle qualifiche della carriera direttiva amministrativa di direttore di sezione, direttore di divisione ed ispettore generale. Il personale è trasferito dando la precedenza a coloro che hanno maggiore anzianità di grado o di qualifica; in caso di parità di anzianità, l'ordine di iscrizione in ruolo è determinato dalla speciale Commissione di cui al successivo art. 67 sulla base di una graduatoria compilata con riguardo ai seguenti titoli: corsi di specializzazione frequentati, pubblicazioni, incarichi di docenza, lavori svolti nel campo della razionalizzazione dei servizi della Difesa, oltre alla durata e qualità del servizio prestato presso uffici organizzazione e metodi.
I direttori centrali sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, e sono equiparati ai direttori generali.
I direttori centrali sono preposti ad uffici centrali ed a direzioni generali, ovvero sono assegnati a compiti di studio e propulsione nel campo giuridico-amministrativo.