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LEGGE 14 dicembre 1965, n. 1376

Provvidenze concernenti il personale non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/11/1973)
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Testo in vigore dal:  23-12-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I dipendenti delle Aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) del presente comma sono collocati, nell'ordine, nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici di esercizio e tecnici della carriera esecutiva di cui alle tabelle annesse, rispettivamente, alle leggi 31 dicembre 1961, n. 1406, e 18 febbraio 1963, n. 81:
a) gli idonei non utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi banditi in applicazione dell'articolo 59 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie. L'inquadramento ha luogo nel ruolo cui si riferisce ciascun concorso;
b) il personale esecutivo non di ruolo, compreso quello straordinario, assunto ai sensi dell'articolo 51 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, nonché gli agenti ausiliari di ruolo e gli operai di ruolo che, provvisti del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o di titolo equipollente, disimpegnano mansioni di esercizio o tecniche delle carriere esecutive, purché tali mansioni siano state attribuite con atto formale dell'Amministrazione centrale.
Per il personale di cui alla lettera b) del primo comma il collocamento in ruolo ha luogo a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo cui si riferiscono le mansioni disimpegnate, mediante graduatorio di merito compilate dal Consiglio di amministrazione.
Sono collocati, nell'ordine, nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici della carriera ausiliaria di cui alle tabelle annesse, rispettivamente, alle leggi 31 dicembre 1961, n. 1406, e 18 febbraio 1963, n. 81:
a) gli idonei non utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi banditi in applicazione dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1902, n. 1633, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie. L'inquadramento ha luogo nel ruolo cui si riferisce ciascun concorso;
b) il personale ausiliario non di ruolo, compreso quello straordinario, assunto ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e gli operai comunque denominati.
Per il personale di cui alla lettera b) del terzo comma il collocamento in ruolo ha luogo a domanda, da, presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge, nel ruolo cui si riferiscono le mansioni espletate secondo la data di assunzione in servizio, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
Le nomine previste dalle lettere a) dei commi prima e terzo sono disposte dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le nomine di cui alle lettere b) dei commi primo e terzo sono disposte:
1) per la carriera esecutiva dalla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti del personale che alla data medesima abbia disimpegnato mansioni esecutive, di esercizio o tecniche, per almeno un anno, ovvero dalla data del compimento dell'anno se successivo;
2) per la carriera ausiliaria dalla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti del personale che alla data medesima abbia prestato servizio effettivo per almeno un anno, ovvero dalla data del compimento dell'anno se successivo.
Le nomine di cui al presente articolo sono disposte, prescindendosi dai limiti di età, anche in soprannumero da riassorbirli in ragione della metà delle successive vacanze.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai dipendenti che alla data di entrata in vigore della legge non si trovano in servizio, per motivi militari per comprovata infermità o per gravidanza e puerperio.