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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. 1124

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/2023)
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vigente al 13/09/2024
Testo in vigore dal: 5-5-2023
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 30 della legge 19 gennaio  1963,  n.  15,  concernente
delega al Governo per il coordinamento  in  unico  testo  legislativo
delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul
lavoro e le malattie professionali; 
  Visto l'articolo unico della legge 11 marzo 1965, n. 158; 
  Udito il parere della Commissione parlamentare di cui  all'art.  30
della legge 19 gennaio 1963, n. 15; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza  sociale,
di concerto con  i  Ministri  per  la  grazia  e  giustizia,  per  il
bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria
e commercio e per la sanita'; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  E' obbligatoria l'assicurazione contro  gli  infortuni  sul  lavoro
delle persone  le  quali,  nelle  condizioni  previste  dal  presente
titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona
che ne usa, ad apparecchi  a  pressione,  ad  apparecchi  e  impianti
elettrici o termici,  nonche'  delle  persone  comunque  occupate  in
opifici, laboratori o in ambienti organizzati  per  lavori,  opere  o
servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi  o
impianti. 
  L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresi' quando  le  macchine,
gli apparecchi o gli  impianti  di  cui  al  precedente  comma  siano
adoperati anche in via transitoria  o  non  servano  direttamente  ad
operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che  forma  oggetto
di detti opifici o ambienti, ovvero  siano  adoperati  dal  personale
comunque addetto alla vendita, per  prova,  presentazione  pratica  o
esperimento. 
  L'assicurazione e' inoltre obbligatoria anche quando non  ricorrano
le ipotesi di cui ai commi  precedenti  per  le  persone  che,  nelle
condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori: 
    1) di  costruzione,  manutenzione,  riparazione,  demolizione  di
opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche
in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle  opere
stesse, di formazione di elementi prefabbricati per la  realizzazione
di opere edili, nonche' ai lavori,  sulle  strade,  di  innaffiatura,
spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo; 
    2) di messa in opera, manutenzione,  riparazione,  modificazione,
rimozione degli impianti all'interno o  all'esterno  di  edifici,  di
smontaggio,  montaggio,  manutenzione,  riparazione,  collaudo  delle
macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma; 
    3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di  opere  o  impianti
per la bonifica o il miglioramento  fondiario,  per  la  sistemazione
delle frane e dei bacini montani, per la regolazione o la derivazione
di sorgenti, corsi  o  deflussi  d'acqua,  compresi,  nei  lavori  di
manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in galleria; 
    4) di scavo  a  cielo  aperto  o  in  sotterraneo;  a  lavori  di
qualsiasi genere eseguiti con uso di mine; 
    5)  di  costruzione,  manutenzione,  riparazione   di   ferrovie,
tramvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro esercizio; 
    6)  di   produzione   o   estrazione,   di   trasformazione,   di
approvvigionamento,   di   distribuzione   del    gas,    dell'acqua,
dell'energia,  elettrica,  compresi  quelli  relativi  alle   aziende
telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche e di
televisione; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di
linee  e  condotte;  di  collocamento,  riparazione  e  rimozione  di
parafulmini; 
    7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di  mezzi
meccanici o animali; 
    8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;
9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli 
terrestri, nautici o aerei, nonche' di posteggio anche all'aperto  di
mezzi meccanici; 
   10) di carico o scarico; 
   11) della navigazione marittima, lagunare,  lacuale,  fluviale  ed
aerea, eccettuato il personale  di  cui  all'articolo  34  del  regio
decreto-legge 20 agosto 1923,  n.  2207,  concernente  norme  per  la
navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753; 
   12) della pesca esercitata con navi o con  galleggianti,  compresa
la pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e
del   tonno;   della   vallicoltura,   della   mitilicoltura,   della
ostricoltura; 
   13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze  o
di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici,  corrosivi,
caustici, radioattivi, nonche' ai lavori  relativi  all'esercizio  di
aziende destinate a deposito e vendita di dette sostanze o  prodotti;
sono considerate materie infiammabili quelle sostanze  che  hanno  un
punto di infiammabilita' inferiore a  125°  C  e,  in  ogni  caso,  i
petroli greggi,  gli  olii  minerali  bianchi  e  gli  olii  minerali
lubrificanti; 
   14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse; 
   15) degli  stabilimenti  metallurgici  e  meccanici,  comprese  le
fonderie; 
   16) delle concerie; 
   17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche; 
   18)  delle  miniere,  cave  e  torbiere  e  saline,  compresi   il
trattamento  e  la  lavorazione  delle  materie  estratte,  anche  se
effettuati in luogo di deposito; 
   19) di produzione del  cemento,  della  calce,  del  gesso  e  dei
laterizi; 
   20) di costruzione, demolizione, riparazione di  navi  o  natanti,
nonche' ad operazioni di recupero di essi o del loro carico; 
   21) dei pubblici macelli o delle macellerie; 
   22) per l'estinzione di incendi, eccettuato Il personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; 
   23) per il servizio di salvataggio; 
   24) per il servizio di  vigilanza  privata,  comprese  le  guardie
giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca; 
   25) per il servizio di nettezza urbana; 
   26) per l'allevamento,  riproduzione  e  custodia  degli  animali,
compresi i lavori nei giardini zoologici e negli acquari; 
   27) per  l'allestimento,  la  prova  o  l'esecuzione  di  pubblici
spettacoli,  per  l'allestimento  o   l'esercizio   dei   parchi   di
divertimento, escluse le persone  addette  ai  servizi  di  sala  dei
locali  cinematografici  e  teatrali  28)  per  lo   svolgimento   di
esperienze ed esercitazioni  pratiche  nei  casi  di  cui  al  n.  5)
dell'art. 4.(31) ((86)) 
  Sono considerati come addetti a  macchine,  apparecchi  o  impianti
tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto  delle
quali sono esposti al pericolo di  infortunio  direttamente  prodotto
dalle maschine, apparecchi o impianti suddetti. 
  Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo  comma  del
presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste  dal
presente titolo, sono comunque  occupate  dal  datore  di  lavoro  in
lavori complementari o sussidiari, anche quando  lavorino  in  locali
diversi e  separati  da  quelli  in  cui  si  svolge  la  lavorazione
principale. 
  Sono altresi' considerate addette ai lavori di cui ai numeri da  1)
a 28) del presente articolo le persone  le  quali,  nelle  condizioni
previste dall'art. 4, sono comunque occupate  dal  datore  di  lavoro
anche in lavori complementari o sussidiari. 
  L'obbligo  dell'assicurazione  di  cui  al  presente  articolo  non
sussiste soltanto nel caso di attivita' lavorativa diretta unicamente
a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente  assunti  per
la conduzione di automezzi ad uso familiare o privato. 
  Non rientrano nell'assicurazione del presente titolo  le  attivita'
di cui al presente articolo  quando  siano  svolte  dall'imprenditore
agricolo per conto e nell'interesse di aziende agricole o  forestali,
anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine  mosse  da
agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che  ne  usa,
le quali ricadono in quelle tutelate dal titolo secondo del  presente
decreto.(14)(19)(29)(54) 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo-7 aprile 1981 n.  55(
in G.U. 1a s.s. 15/04/1981 n.  105)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124  (t.u.
delle  disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro   gli
infortuni sul  lavoro  e  le  malattie  professionali)  in  relazione
all'art. 4 n. 1 dello stesso testo unico,  nella  parte  in  cui  non
comprende nelle  previsioni,  di  cui  al  terzo  comma  dell'art.  1
medesimo, le persone che siano comunque addette, in rapporto  diretto
con il pubblico, a servizio di cassa presso imprese, i cui dipendenti
sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, cosi' come disciplinata dal 
titolo primo del testo unico." 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 19 - 30 dicembre 1985  n.  369
(in G.U. 1a s.s. 08/01/1986  n.  1)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
Costituzionale "degli artt. 1 e 4 d.P.R.  30  giugno  1965,  n.  1124
("testo unico delle  disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"),  nelle
parti in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del
lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa 
italiana." 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 26 luglio 1988 n. 880 ( in
G.U.  1a  s.s.  03/08/1988  n.  31)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale "degli artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n.  1124
(Testo unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie  professionali),  nella
parte in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria a favore 
degli artigiani italiani che lavorano all'estero." 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 21 marzo 1989 n.  137  (in
G.U.  1a  s.s.  29/03/1989  n.  13)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 1, terzo comma, numero 27,  del  d.P.R.  30
giugno 1965, n. 1124 (T.U.  delle  disposizioni  per  l'assicurazione
obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   e   le   malattie
professionali), in relazione  all'art.  4,  numero  1,  dello  stesso
d.P.R., nella parte in cui non  comprende  tra  le  persone  soggette
all'assicurazione obbligatoria i ballerini  e  i  tersicorei  addetti
all'allestimento, alla prova o all'esecuzione di pubblici 
spettacoli." 
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AGGIORNAMENTO (54) 
  Il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla
L. 23 aprile 2009, n. 38 ha disposto (con  l'art.  12-bis)  che  "Gli
articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano nel senso che  le
disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle  Forze
di polizia e delle  Forze  armate,  che  rimangono  disciplinate  dai
rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia. " 
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AGGIORNAMENTO (86) 
  Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48 ha disposto (con l'art. 18,  comma  1)
che allo scopo di valutare  l'impatto  dell'estensione  della  tutela
assicurativa degli studenti e degli  insegnanti,  esclusivamente  per
l'anno scolastico e per l'anno  accademico  2023-2024,  l'obbligo  di
assicurazione di cui all'articolo 1, terzo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica  anche
allo  svolgimento  delle  attivita'   di   insegnamento-apprendimento
nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e  formazione,  della
formazione   terziaria   professionalizzante   e   della   formazione
superiore.