stai visualizzando l'atto

LEGGE 13 luglio 1965, n. 836

Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria ed ai custodi in materia penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
nascondi
Testo in vigore dal:  7-8-1965 al: 30-6-2002
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La misura delle indennità spettanti ai testimoni indicati nell'articolo 1 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, è elevata a lire 700 giornaliere.