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LEGGE 23 aprile 1965, n. 458

Attribuzione di personalità giuridica pubblica all'Unione generale invalidi civili.

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Testo in vigore dal:  6-6-1965
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


All'Unione generale invalidi civili, con sede in Roma, è attribuita personalità giuridica pubblica. L'Ente assume la denominazione di "Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili".
L'Associazione è sottoposta al controllo del Ministero dell'interno e del Ministero della sanità, per le rispettive competenze.
Lo statuto, deliberato dall'assemblea generale dei soci, è approvato con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per la sanità.