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LEGGE 15 aprile 1965, n. 413

Norme sull'applicazione dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali agli artigiani datori di lavoro.

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Testo in vigore dal: 10-5-1965
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'obbligo   assicurativo  previsto  nei  riguardi  degli  artigiani
dall'art.  18,  n.  3,  del  regio  decreto  17 agosto 1935, n. 1765,
modificato dalla legge 19 gennaio 1963, n. 15, decorre dalla scadenza
dei  contratti  di assicurazione privata che siano in corso alla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  a  condizione che i
contratti  stessi  garantiscano,  anche  sotto  forma  di  indennizzo
mediante  pagamento in capitale o rimborso in danaro, prestazioni non
inferiori  a  quelle  garantite  dall'assicurazione  obbligatoria.  I
contratti di assicurazione privata che non rispondano alle condizioni
predette  potranno  essere  ad  esse adeguati entro il termine di 180
giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso
di   mancato   adeguamento,  l'artigiano  e'  tenuto  ad  ottemperare
all'obbligo  assicurativo  con  decorrenza  dal  giorno  successivo a
quello di scadenza del termine suddetto.
  Gli artigiani interessati sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato
del   lavoro   copia  dei  contratti  di  cui  al  comma  precedente,
autenticata dall'assicuratore.