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LEGGE 30 marzo 1965, n. 340

Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
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Testo in vigore dal:  11-5-1965 al: 10-1-2000
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sono soppresse tutte le gestioni non previste da norme legislative o regolamentari esistenti presso la Amministrazione della pubblica istruzione nel settore delle antichità e belle arti e presso gli Istituti da questa dipendenti.
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le somme pertinenti alle suddette gestioni non erogate alla data di pubblicazione della legge medesima, saranno versate in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
Del pari saranno versate al capitolo di cui al precedente comma le somme pertinenti alle stesse gestioni, conseguite dopo la data di pubblicazione della presente legge.
Per le gestioni speciali previste da norme legislative o regolamentari, il Governo provvederà, nei termini di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 26 aprile 1964, n. 310. Di tali gestioni deve essere data giustificazione mediante la presentazione dei conti giudiziali, ai sensi dell'articolo 741 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.