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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1965, n. 162

Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/2006)
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Testo in vigore dal:  7-4-1965 al: 27-3-2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 991, con la quale il Governo è stato delegato ad emanare norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 1 della predetta legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per il commercio con l'estero e per la sanità; Decreta:

Art. 1


Per uva fresca si intende il frutto maturo della vite come pure l'uva stramatura o leggermente appassita a condizione che queste uve siano suscettibili di essere pigiate con i mezzi ordinari di cantina e di fermentare spontaneamente.
Per uva secca o passa si intende l'uva il cui appassimento ha raggiunto un punto tale da non consentire la pigiatura diretta con i mezzi ordinari di cantina e che non può, comunque, fermentare spontaneamente e normalmente.
Per uva ammostata si intende l'uva fresca pigiata con o senza raspi.
Per mosto o mosto d'uva si intende il prodotto che si ricava dall'uva fresca o ammostata mediante pigiatura e sgrondatura o torchiatura, avente una gradazione complessiva naturale non inferiore a B°.
Per mosto muto si intende il mosto la cui fermentazione alcolica è impedita mediante particolari pratiche enologiche, consentite dalle vigenti disposizioni.
Per mosto concentrato si intende il prodotto non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto o del mosto muto, escluso l'impiego del fuoco diretto, fino a raggiungere una densità non inferiore a 28 Baumè.
Per mosto cotto si intende il prodotto parzialmente caramellizzato ottenuto mediante eliminazione di acqua dal mosto o dal mosto muto a riscaldamento diretto ed a normale pressione atmosferica.
Per filtrato dolce al intende il mosto parzialmente fermentato, la cui ulteriore fermentazione alcolica è stata ostacolata mediante filtrazione o centrifugazione, con l'ausilio eventuale di altri trattamenti e pratiche consentiti.
Per mistella o sifone si intende il prodotto ottenuto dal mosto di gradazione alcolica complessiva naturale non inferiore a 12° reso infermentescibile mediante aggiunta di acquavite di vino o di alcole in quantità tale da portare la gradazione alcolica svolta a non meno di 16° ed a non più di 22°.
Per gradazione alcolica o grado alcolico o alcole svolto si intende la quantità percentuale in volume di alcole effettivamente presente, determinata secondo i metodi ufficiali di analisi.
Per gradazione alcolica potenziale o alcole potenziale (alcole da svolgere) si intende quello ottenibile dalla, fermentazione degli zuccheri presenti, calcolati come zucchero invertito (grammi per cento ml a 20° C) ed adottando, come coefficiente di trasformazione zucchero in peso-alcole in volume, il fattore 0,6.
Per gradazione alcolica complessiva o gradazione complessiva o grado alcolico complessivo (alcole svolto e da svolgere) si intende la gradazione alcolica più l'alcole potenziale.
Per gradazione complessiva naturale si intende la gradazione complessiva che il prodotto presenta prima di avere subito qualsiasi correzione o mescolanza.
Per gradazione di acidità degli aceti si intende l'acidità totale espressa in grammi di acido acetico per 100 ml di aceto e determinata secondo i metodi ufficiali di analisi.