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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1964, n. 1612

Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 23 febbraio 1960, n. 186, che contiene modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-3-1965 al: 5-1-2011
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 febbraio 1960 n. 186, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per la difesa; Decreta;

Art. 1


Il Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili ha sede in Gardone Val Trompia (Brescia).
Con le modalità stabilite dall'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, possono essere istituite sezioni del Banco in altre località dove l'industria di dette armi assuma particolare importanza.
La istituzione di dette sezioni può essere promossa da enti e associazioni i quali debbono, a tal fine, presentare domanda al Ministero dell'industria e del commercio corredata di documenti idonei a comprovare la necessità dell'istituzione in relazione alla produzione locale di armi, nonché delle deliberazioni con le quali gli enti e associazioni interessati si assumono l'onere della spesa per l'impianto della sezione e quello della spesa per il funzionamento che non possa essere fronteggiata con le entrate della sezione medesima.
I locali del Banco e delle sue sezioni devono essere completamente estranei alle fabbricazioni di armi o parti di armi.