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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1964, n. 1354

Disposizioni straordinarie in favore degli operai disoccupati dell'industria edile e di quelle affini.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1965, n. 31 (in G.U. 20/02/1965, n.45).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1965)
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Testo in vigore dal:  23-12-1964 al: 20-2-1965
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad un miglioramento del trattamento assistenziale degli operai disoccupati appartenenti alle categorie dell'industria, edile e di quelle affini, particolarmente colpiti dall'andamento economico congiunturale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Le disposizioni dell'art. 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, non si applicano agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini.
Restano ferme, fino alla rispettiva scadenza, le concessioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.