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LEGGE 13 dicembre 1964, n. 1341

Norme per la disciplina della costruzione e l'esercizio di linee elettriche aeree esterne.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/07/1986)
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Testo in vigore dal: 6-1-1965
al: 24-7-1986
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  linee  aeree  elettriche  esterne sono soggette alla osservanza
delle prescrizioni della presente legge.
  La  progettazione,  l'esecuzione e l'esercizio di tali linee dovra'
avvenire  in  modo  da  garantire  la sicurezza e la stabilita' delle
strutture   e   da   evitare   qualsiasi  pericolo  per  la  pubblica
incolumita'.
  Con  apposito  regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi
dalla  data di entrata in vigore della presente legge su proposta del
Ministro  per  i  lavori  pubblici  di  concerto  con il Ministro per
l'industria   e  commercio,  sentito  il  Consiglio  nazionale  delle
ricerche  ed  il  Consiglio  superiore  dei  lavori pubblici, saranno
emanate  le norme tecniche che dovranno osservarsi per l'applicazione
del disposto di cui al comma precedente.