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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 921

Istituzione della libera Università degli studi dell'Aquila.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/10/1983)
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Testo in vigore dal: 3-11-1964
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato  con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 e successive
modificazioni;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n.
1185;
  Veduto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960,
n. 53;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960,
n. 1692;
  Veduta la legge 21 luglio 1961, n. 685;
  Veduta  la domanda in data 10 marzo 1964, presentata dal presidente
del    Consorzio    universitario   dell'Aquila   per   ottenere   il
riconoscimento della libera Universita' dell'Aquila;
  Veduto  il decreto del prefetto della provincia dell'Aquila in data
28  settembre  1962, n. 34819/34820, col quale e' stato costituito il
Consorzio  tra  l'Amministrazione provinciale e il comune dell'Aquila
per  la  libera  Universita'  dell'Aquila  e ne e' stato approvato lo
statuto;
  Veduta  la  deliberazione  in  data 22 gennaio 1963 del commissario
dell'Istituto Universitario pareggiato di magistero dell'Aquila;
  Veduto  il decreto del prefetto della provincia dell'Aquila in data
21  maggio  1964,  n.  5459/2,  col  quale  sono  state  approvate le
modifiche  allo  statuto  del  Consorzio  per  la  libera Universita'
dell'Aquila;
  Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della
pubblica istruzione;
  Riconosciuta l'opportunita' di accogliere la predetta domanda;
  Sulla  proposta del Ministro per la pubblica Istruzione di concerto
con quello per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E' istituita nella citta' dell'Aquila una libera Universita' con la
Facolta' di magistero e la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e
naturali limitatamente ai corsi di laurea in Matematica, in Fisica ed
al biennio propedeutico d'ingegneria.
  E'  approvato  lo  statuto  della  libera  Universita'  dell'Aquila
annesso  al  presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della
Repubblica  e  dal Ministro per la pubblica istruzione, L'Universita'
anzidetta  appartiene  alla  categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del
testo  unico  delle  leggi  sulla Istruzione superiore, approvato con
regio  decreto  31  agosto  1933,  n.  1592, ed e' mantenuta a totale
carico del Consorzio universitario dell'Aquila.