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LEGGE 10 maggio 1964, n. 407

Facoltà da parte dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria di effettuare finanziamenti riservati da alcune leggi speciali a determinate categorie di aziende di credito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  2-7-1964 al: 31-12-1993
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni di leggi speciali che facoltizzano le Casse di risparmio ad effettuare particolari operazioni di credito, devono intendersi estese anche ai Monti di credilo su pegno di 1ª categoria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1964

SEGNI MORO - COLOMBO - REALE - GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: REALE