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LEGGE 4 marzo 1964, n. 114

Potenziamento dell'organizzazione turistica nazionale.

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Testo in vigore dal:  9-4-1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore:
a) degli Enti provinciali per il turismo previsto dall'articolo 10 della legge 4 marzo 1958, n. 1774, modificata con legge 31 dicembre 1901, n. 1144, è elevato da lire 3.500 milioni a lire 4.300 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; a lire 5.100 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65, ed a lire 5.900 milioni dall'esercizio finanziario 1965-66;
b) dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 705, modificata con legge 31 dicembre 1961, n. 1444, è elevato da lire 1.355 milioni a lire 1.575 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; a lire 1.795 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a lire 2.015 milioni dall'esercizio finanziario 1965-1966;
c) di Enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 702, modificata con legge 31 dicembre 1961, n. 1444, e con legge 23 giugno 1961, n. 520, è elevato da lire 120 milioni a lire 720 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, a lire 1.020 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a lire 1.310 milioni, dall'esercizio finanziario 1965-66;
d) di Enti che, senza scopo di lucro, svolgano attività diretta ad incrementare il movimento dei forestieri od il turismo sociale o giovanile, previsto dall'articolo 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174, modificata con legge 31 dicembre 1961, n. 1444, è elevato da lire 150 milioni a lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; a lire 450 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a lire 000 milioni dall'esercizio finanziario 1965-66.