stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1963, n. 1730

Modifiche al regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, contenente norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  22-12-1963 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione Visto l'art. 20 del regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, convertito in legge con legge 9 gennaio 1927, n. 58, contenente norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali;
Visto il regolamento contenente norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;
Ritenuta, la necessità di apportare modifiche agli articoli 13, 16 e 18 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 Udito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro di grazia, e giustizia e con quello per le finanze. Decreta:

Art. 1



Il primo comma dell'art. 13 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, e così modificato:
"La domanda di registrazione della specialità medicinale deve contenere, oltre il nome, cognome e indirizzo del produttore richiedente:
1) il nome di vendita della specialità;
2) l'indicazione qualitativa e quantitativa dei componenti la specialità denominati secondo la pratica medica, la forma della preparazione, l'uso al quale è destinata, e la dose di somministrazione;
3) le proprietà caratteristiche della specialità, che ne giustificano l'azione medicamentosa;
4) il periodo massimo di conservazione per le specialità che possono alterarsi;
5) il metodo analitico per il controllo qualitativo e quantitativo almeno dei principali componenti;
6) l'indicazione dell'officina di produzione;
7) il prezzo fisso di vendita al pubblico e quello al farmacista.
La differenza tra i due prezzi deve essere tale da assicurare al farmacista un utile non inferiore al 25 per cento sul prezzo di vendita al pubblico.