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LEGGE 4 novembre 1963, n. 1460

Disposizioni per l'incremento dell'edilizia economica e popolare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  24-11-1963 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per assicurare l'attuazione di un programma, straordinario di costruzioni nel settore dell'edilizia, economica e popolare il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi entro i seguenti limiti d'impegno annui, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni:
lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64;
lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1964-65;
lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1965-66.