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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1963, n. 730

Norme relative al trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dalla fornitura dell'energia alla stessa Amministrazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  16-6-1963

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con il Ministro per i trasporti; Decreta:

Art. 1


Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono da trasferire all'ENEL i complessi dei beni mobili ed immobili indicati nell'elenco allegato al presente decreto, destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge predetta, esercitate direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonché gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui sono destinati i beni predetti.