stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1963, n. 729

Norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  16-6-1963 al: 10-5-1965
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta:

Art. 1


Le imprese esercenti le attività di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, debbono comunicare al Ministero dell'industria e del commercio l'energia prodotta, quella distribuita e quella eventualmente utilizzata per i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi esplicati dalle imprese stesse o da imprese con esse consorziate o consociate almeno dal 31 dicembre 1961.
La comunicazione deve essere riferita alla produzione e distribuzione del primo e secondo semestre di ciascun anno e deve essere effettuata entro quindici giorni dalla scadenza del semestre stesso, con lettera raccomandata diretta al Ministero dell'industria e del commercio.