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LEGGE 5 marzo 1963, n. 322

Norme transitorie in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento dei contributi unificati in agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  14-4-1963 al: 18-1-1965
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nelle Province in cui, alla data del 25 giugno 1962, era in vigore il sistema di accertamento dei contributi agricoli unificati basato sull'impiego medio presunto di manodopera per ettaro-coltura, gli elenchi nominativi dei lavoratori in vigore alla suddetta data del 25 giugno 1962 costituiscono, sino alla fine dell'annata agraria 1964-65 e salva nuova diversa disciplina legislativa della materia, titolo valido per il conseguimento da parte dei lavoratori, alle prestazioni.
Sino alla stessa data rimangono altresì valide le attribuzioni di giornate effettuate per le singole categorie di lavoratori per l'annata agraria 1960-61, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 24 settembre 1940, numero 1949.
Per le nuove iscrizioni provvede il Servizio contributi agricoli unificati a seguito di domanda del lavoratore.
Per le cancellazioni, provvede d'ufficio il Servizio contributi agricoli unificati quando accerti che l'interessato ha perduto il titolo alla iscrizione in elenco, sentite le Commissioni comunali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.
Per le variazioni previste dai due commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, riguardanti la pubblicazione degli elenchi e la impugnativa delle loro risultanze.
Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo non si applicano nei confronti dei lavoratori a rapporto fisso o dei mezzadri e coloni parziari.