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LEGGE 5 marzo 1963, n. 292

Vaccinazione antitetanica obbligatoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/1981)
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Testo in vigore dal:  11-4-1963 al: 3-5-1968
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La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



È resa obbligatoria la, vaccinazione antitetanica:
a) per le seguenti categorie di lavoratori del due sessi più esposte ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, alevatori di bestiame, stallieri, fantini, sorveglianti o addetti al lavori di sistemazione e di preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, operai e manovali addetti all'edilizia, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni.
Per tali lavoratori, la vaccinazione è resa obbligatoria a, partire dalle nuove leve di lavoro;
b) per gli sportivi, all'atto dell'affiliazione alle Federazioni del C.O.N.I.