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LEGGE 2 marzo 1963, n. 283

Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/1999)
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Testo in vigore dal:  10-4-1963 al: 19-2-1999
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.) integrato dai Ministri per la pubblica istruzione, per la difesa e dal Ministro incaricato del coordinamento della ricerca, è demandato il compito di:
a) accertare le condizioni e le esigenze della ricerca scientifica e tecnologica e stabilire le direttive generali per il suo potenziamento, in vista dello sviluppo economico, sociale e culturale del Paese e nel rispetto della libertà della scienza;
b) promuovere la formulazione ed il coordinamento di programmi di ricerca, di interesse nazionale e sovraintendere al loro
svolgimento.
Il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre, caso per
caso, quando ne ravvisi l'opportunità, che altri Ministri prendano parte ai lavori del Comitato.
Alle sedute del Comitato partecipa, il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.
Il Comitato di Ministri si aduna almeno una volta ogni quadrimestre.