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LEGGE 14 febbraio 1963, n. 161

Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2012)
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vigente al 15/09/2024
Testo in vigore dal: 14-9-2012
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  I comuni sono tenuti a disciplinare  con  apposito  regolamento  le
attivita' di barbiere, di parrucchiere per uomo e  donna  e  mestieri
affini,  ivi  compresi  tutti  gli  istituti  di  bellezza   comunque
denominati,  dovunque  tali  attivita'  siano  esercitate,  in  luogo
pubblico o privato, anche a titolo gratuito. 
  Tutte le imprese che esercitano le suddette attivita',  siano  esse
individuali o in forma societaria di  persone  o  di  capitali,  sono
soggette alla disciplina del  suddetto  regolamento,  il  quale  deve
conformarsi alle norme ((legislative vigenti in materia)). 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59,  COME  MODIFICATO
DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147)). 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59,  COME  MODIFICATO
DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147)). 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59,  COME  MODIFICATO
DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147)). 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59,  COME  MODIFICATO
DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147)).